Lo psicologo è tenuto al segreto professionale?
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Tale aspetto viene garantito dall’Art. 11 del Codice Deontologico degli Psicologi e seguenti. Nelle collaborazioni con altri colleghi, tenuti al segreto professionale, può condividere solo le informazioni strettamente necessarie in relazione alla collaborazione. All’interno dei gruppi lo psicologo può vincolare i partecipanti al rispetto del diritto alla riservatezza.
Può astenersi dal rendere testimonianza a meno che non abbia il consenso del suo cliente e valuti che l’uso del consenso garantisca la tutela psicologica del cliente.
Lo psicologo può derogare all’obbligo di riservatezza solo nel caso in cui ravvisi che si prospettino dei gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del cliente o di terzi. In questi casi e nei casi di obbligo di denuncia o di referto, lo psicologo riferisce lo stretto necessario ai fini della tutela del soggetto.
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